La circolare Inps numero 12 del 3 febbraio del 2020 ha stabilito le aliquote della Gestione Separata. Nel documento non vengono solo riportate le percentuali, ma viene specificato anche i valori minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata. Vediamo quali sono le aliquote e come si calcolano questi contributi.
Quali sono le aliquote Gestione Separata?
La circolare che stabilisce le aliquote Gestione Separata (contributive, assicurative e previdenziali) interessa i collaboratori e assimilati e i liberi professionisti, con delle differenze tra soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti che sono titolari di pensione o che sono provvisti di un’altra tutela pensionistica obbligatoria. Per coloro che sono già pensionati oppure che sono già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie non ci sono cambiamenti rispetto al passato. Per loro l’aliquota rimane al 24%, sia per i collaboratori che per i liberi professionisti.
Per quanto riguarda i collaboratori e le figure assimilate si possono identificare tre aliquote:
- 34,23% (33% IVS + 0,51% aliquota aggiuntiva) per i soggetti che non sono assicurati presso altre forme pensionistiche e per i quali è prevista l’aliquota aggiuntiva Dis-Coll;
- 33,72% (33% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per i soggetti che non sono assicurati presso altre forme pensionistiche e per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll;
- 24% per i pensionati e soggetti già coperti da tutela pensionistica obbligatoria.
Per i professionisti, ovvero lavoratori autonomi provvisti di partita Iva sono previste due aliquote:
- 25,72% (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per i oggetti che non sono assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% per i titolari di pensione e coloro che sono già provvisti di tutela pensionistica obbligatoria.
Calcolo, ripartizione, minimale e massimale
Il versamento dei contributi è un obbligo che spetta all’azienda committente, che ne trattiene l’importo quando corrisponde il compenso: il pagamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene pagato il compenso, utilizzando il modello F24 telematico se il datore di lavoro è un provato oppure il modello F24 EP se il datore di lavoro e un’amministrazione pubblica. Nelle collaborazioni coordinate e continuative il contributo è per 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del collaboratore (lo stesso vale per le figure assimilate).
Come detto, la circolare fissa anche il minimale ed il massimale di reddito. Per il 2020 il minimale è stato fissato a 15.953 euro, mentre il massimale è stato fissato a 103.055 euro. Questo significa che il calcolo del contributo minimo annuo è pari a:
- 3.829,72 euro per chi è sottoposto all\’aliquota del 24%;
- 4.103,11 euro per chi è sottoposto all\’aliquota del 25,72%;
- 5.379,35 euro per chi è sottoposto all\’aliquota del 33,72%;
- 5.460,71 euro per chi è sottoposto all\’aliquota del 34,23%.
