L’articolo 612 del Codice Penale disciplina il reato di minaccia. IL nostro Codice Penale è composto da tre libri; il secondo è dedicato ai delitti ed è ulteriormente suddiviso in titoli; il titolo XII tratta dei delitti contro la persona ed è diviso in capi; il capo III si concentra sui delitti contro la libertà individuale. Tra questi c’è anche il reato di minaccia, inserito tra i delitti contro la libertà morale. Vediamo di cosa si tratta e cosa prevede la legge.
Il testo dell’articolo 612 Codice Civile
L’articolo 612 del Codice Civile prevede che chiunque minacci un ingiusto danno ad altre persone viene punito con una multa fino a 1.032 euro; nel caso in cui la minaccia fosse grave o venga fatta nei modi indicati dall’articolo 339, è prevista la reclusione fino ad un anno. Il reato è procedibile a querela della persona offesa, mentre è procedibile d’ufficio se la minaccia viene fatta nei modi indicati dall’articolo 339. L’obiettivo della norma è quello di difendere la libertà morale e psichica della persona dalle intimidazioni degli altri che minacciano di procurare un danno ingiusto. Il bene tutelato è, quindi, la libertà morale.
Quando si verifica il reato di minaccia
Per comprendere meglio il significato dell’articolo 612 del Codice Penale è necessario dare qualche definizione, Con il termine minaccia si intende la prospettazione di un danno notevole ed ingiusto proveniente dal soggetto minacciante. Con il termine danno si intende la lesione o anche solo la messa in pericolo di un interesse del soggetto passivo. La minaccia rientra tra i reati di pericolo: questo significa che si verifica anche se non la vittima non ne viene spaventato, ma è sufficiente che il male prospettato possa essere considerato idoneo ad incutere paura.
Si tratta anche di un reato in forma libera, nel senso che l’agente può annunciare le sue minacce in modalità differenti. L’idoneità della modalità seguita ad incutere timore alla persona offesa ovvero a limitarne la libertà psichica, viene giudicata in concreto in base alle circostanze del caso e alle condizioni del soggetto passivo. Per essere giudicata idonea a creare un effetto intimidatorio, la minaccia deve essere seria (quindi verosimile e non assurda), percepita o percepibile dal soggetto passivo e soprattutto deve fare riferimento ad un danno determinato ed ingiusto.
Il reato aggravato
Affinché si verifichi il reato è richiesto il dolo generico, ovvero l’agente deve avere la coscienza o la volontà di minacciare un male ingiusto ad un’altra persona. L’articolo 612 del codice Penale fa riferimento alla possibilità di reato aggravato; questo si verifica quando la minaccia è grave o quando viene posta in essere nelle modalità indicate dall’articolo 339 (cioè con uso di armi o ricorrendo a scritti anonimi); in questi casi il reato è procedibile d’ufficio, mentre negli altri casi serve la querela della persona offesa.