Il Testo Unico prevede all’articolo 75 la regolamentazione delle attività relative ai stupefacenti e al loro abuso, consumo e diffusione. Il primo articolo cita infatti che chiunque importa, esporta, acquista, riceve e in qualsiasi caso detiene sostanze stupefacenti diventa soggetto a diverse sanzioni amministrative, la cui gravità varia in base alla sostanza posseduta e alla quantità.
L’intero testo relativo all’articolo 75 del Testo Unico stupefacenti si può consultare a questo link, dov’è spiegato punto per punto.
Le sanzioni amministrative previste
Sono diverse le sanzioni amministrative previste per chi importa, esporta, acquista o possiede sostanze stupefacenti o psicotrope. Innanzitutto si può incorrere nella sospensione della patente di guida, nonché dei certificati abilitativi per la guida di motoveicoli e ciclomotori: per di più, si può ricevere il divieto di conseguire nuovamente queste licenze per almeno tre anni.
In secondo luogo, si può incorrere nella sospensione della licenza per il porto d’armi, così come del passaporto e di ogni altro documento equipollente. Nei casi di immigrati, può venire sospeso il permesso di soggiorno per motivi di turismo e, se si sta seguendo l’iter per ottenerlo, questo viene sospeso.
Destinazione ad uso personale
L’articolo 1-bis dell’articolo 75 prevede le specifiche per l’accertamento della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente o psicotropa. Innanzitutto, la sostanza deve presentarsi in una quantità inferiore ai limiti massimi imposti dal Ministero della Salute. In secondo luogo, deve essere indicato nella tabella dei Medicinali allegata al Testo Unico stupefacenti.
Il programma terapeutico
La persona che viene riscontrata in difetto rispetto alla legge sugli stupefacenti è tenuta a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 del Testo Unico. In alternativa, può seguire qualsiasi percorso riabilitativo e informativo personalizzato.
Dopo aver accertato i fatti, gli organi di polizia provvedono agli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate e riferiscono entro dieci giorni i risultati. Nel caso in cui, al momento dell’accertamento, l’indagato stia guidando dei veicoli, la polizia ritira immediatamente anche la patente e sottopone il veicolo a fermo amministrativo.
Dopo quaranta giorni
Entro i quaranta giorni dal primo accertamento, il prefetto se lo ritiene necessario convoca la persona segnalata per un colloquio. Qui vengono indicate le sanzioni amministrative e la loro durata. Se la persona è minorenne, il prefetto convoca anche i genitori o chi ne esercita la podestà. A quel punto vengono anche indicati i programmi riabilitativi da seguire.