La Sentenza della Corte Costituzionale n.104 del 22 aprile 2022 conferma l’obbligo di iscrizione degli avvocati sottosoglia alla gestione separata dell’INPS. Questa si rivolge quindi agli avvocati con redditi sottosoglia e a quelli non iscritti a Cassa Forense e, inoltre, esonera dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione gli avvocati tenuti all’obbligo ma non ancora passati in INPS. Il 3 ottobre 2022 l’INPS ha emesso una circolare in cui estende l’obbligo di iscrizione ad altre categorie professionali.
Cos’è la gestione separata?
La Gestione Separata dell’INPS è un fondo previdenziale e assistenziale che assicura ai membri prestazioni di invalidità, pensione anticipata o supplementare, supplemento di pensione, la pensione di vecchiaia e quella data ai famigliari di defunti. Vi si devono iscrivere i lavoratori indipendenti che non hanno una cassa previdenziale di categoria, i venditori a domicilio, chi collabora in modo continuativo e coordinato, chi ha una borsa di dottorato o di studio e chi svolge servizio civile.
Per qualsiasi informazione in merito alla gestione separata, se state per diventare lavoratori autonomi, è bene rivolgervi a un commercialista, che saprà darvi tutte le informazioni necessarie in modo da lavorare a norma di legge e rispettando il Fisco.
Chi deve iscriversi alla Gestione Separata
Le categorie professionali che secondo la Corte Costituzionale devono iscriversi alla Gestione Separata Inps sono due. In primo luogo, devono farlo coloro i quali svolgono un lavoro autonomo fuori dall’iscrizione dagli albi. Inoltre, devono iscriversi quelli iscritti all’albo che, per ragioni di reddito, non devono iscriversi alla cassa privata. L’apertura di una posizione previdenziale avviene in seguito al pagamento dei contributi soggettivi: il pagamento di quelli integrativi serve solo per iscriversi all’Albo e dà diritto a prestazioni di mutua.
La gestione separata INPS ha come obiettivo anche l’estensione della copertura assicurativa a soggetti e attività altrimenti non coperti da forme di assicurazione: è per questi principi sopra elencati che l’INPS ha ritenuto di dover inserire gli avvocati sottosoglia tra coloro i quali sono obbligati a iscriversi.
Si devono quindi iscrivere le persone che svolgono lavoro autonomo e non sono iscritti all’Albo professionale; le persone iscritte all’Albo che non son tenute al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza e chi, inoltre, non deve versarlo a causa di statuti o regolamenti specifici.
Per chi è già iscritto all’Albo professionale
Chi è già iscritto a un Albo professionale, di cui però non paga il contributo soggettivo, deve continuare a pagare quello integrativo poiché è quello che determina l’iscrizione all’Albo stesso.