Una breve panoramica su cos’è la gestione separata e su quelle che sono state le vicende relative alla gestione separata INPS avvocati a seguito dell’intervento del Tribunale di Cagliari.
Che cos’è la gestione separata?
Prima di addentrarci in quanto stabilito circa la gestione separata INPS avvocati, vale la pena riassumere in breve in cosa consiste la gestione separata in generale. Per gestione separata si intende infatti il fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati.
Questa modalità è frutto di una intensa riforma avvenuta attraverso la Legge numero 335 del 95 (la cosiddetta riforma Dini). Il suo scopo era quello di provvedere alla tutela previdenziale delle categorie di lavoratori che, fino a quel momento, ne erano rimaste escluse. Ciò avvenne attraverso la costituzione di nuovi fondi previdenziali, l’aggregazione di categorie di professionisti a casse professionali già esistenti e l’iscrizione alla Gestione Separata per i liberi professionisti per i quali non sussisteva una specifica cassa previdenziale.
Riassumendo, quindi, la gestione separata è una forma di fondo pensionistico cui anche gli avvocati liberi professionisti hanno fatto riferimento. Ciò almeno fino alle modifiche intervenute a seguito della cosiddetta Operazione Poseidone prima e dell’intervento del Tribunale di Cagliari poi, di cui parleremo più avanti.
Gestione separata INPS avvocati e Tribunale di Catania
La legittimità costituzionale dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per gli avvocati esentati dall’iscrizione alla Cassa Forense è stata messa in discussione dal Tribunale di Catania con l’ordinanza 1° febbraio 2021, n. 86. In quest’ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2021, n. 24, veniva preso in esame il caso di due avvocati, i quali, a seguito della loro iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS, si erano visti recapitare la richiesta di pagamento dei contributi relativi all’anno 2010.
Va da sé che nel periodo di cui in esame la norma in vigore era quella di cui alla Legge 576 del 1980, e non la più recente legge n. 247 del 2012. Nell’ambito della previgente norma (anche in relazione alla cosiddetta Riforma Dini e alla Gestione Separata in sé) non c’era la necessaria chiarezza circa l’obbligo per gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense di essere iscritti alla gestione separata INPS.
Infatti, all’epoca dei fatti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense era limitato agli avvocati che esercitavano la professione con carattere di una continuità data dal volume di affari. Oltre una determinata soglia di reddito l’iscrizione alla Cassa Forense era infatti d’ufficio e, di conseguenza, l’iscritto era tenuto a versarvi i relativi canoni. I non iscritti erano tenuti esclusivamente a versare le somme finalizzate al contributo integrativo.
Solo nel 2017 l’obbligo di iscrizione alla gestione separata è stata esteso agli avvocati, così come ribadito con la sentenza n. 4419/2021 della Corte di Cassazione. Il Tribunale di Cagliari, però, ha sollevato dei dubbi circa la legittimità di questa misura. Lo stesso Tribunale ha infatti mosso una critica verso l’illogicità e l’irragionevolezza di questo sistema previdenziale, reputato frammentario e troppo poco chiaro.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Il Tribunale ha infatti chiesto il motivo per cui un avvocato dovrebbe essere iscritto alla gestione separata INPS avvocati anziché alla Cassa Forense anche al di sotto di una certa soglia reddituale. In più, si è sollevata anche la questione relativa all’applicazione retroattiva della norma di interpretazione autentica del 2011. L’INPS, infatti, non ha esitato a procedere all’iscrizione d’ufficio di avvocati e, conseguentemente, a richiedere quanto dovuto a titolo di arretrati. Il Tribunale di Cagliari ha criticato questa decisione, ritenendola un trattamento incentivante le disparità che ha addossato in modo retroattivo gli oneri previdenziali non previsti dalla legislazione anteriore. Ciò ha a sua volta cagionato un danno patrimoniale agli avvocati in assenza di motivi tali da giustificare la lesione del “legittimo affidamento, dei principi di certezza del diritto e dei diritti acquisiti”.
Da ultimo, la stessa Corte d’appello, in un caso analogo, ha riconosciuto l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata in caso di esercizio abituale della professione di avvocato e in assenza di iscrizione alla Cassa Nazionale Forense. Nello stabilire i criteri secondo i quali definire la natura occasionale dell’attività professionale svolta dall’avvocato, è stata individuata la soglia di reddito inferiore a 5 mila euro, creando di fatto un punto di riferimento nella giurisprudenza.