L’articolo 582 del Codice Penale fa riferimento alla lesione personale. La norma si trova all’interno del libro secondo del codice (Dei delitti in particolare), titolo XII (delitti contro la persona), Capo I (delitti contro la vita e l’incolumità individuale). Vediamo cosa prevede la legge e approfondiamo un po’ il discorso per rendere l\’articolo più chiaro.
Il testo dell’articolo 582 del Codice Penale
Nella sua prima parte, l’articolo 582 del Codice Penale afferma che chiunque cagioni ad un’altra persona una lesione personale che causa una malattia nella mente o nel corpo viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nella seconda parte si chiarisce che se la malattia ha una durata inferiore ai venti giorni e non concorre alle circostanze aggravanti previste dagli articoli successivi, il delitto è punibile su querela presentata dalla persona offesa. L’introduzione di questa norma è legata alla necessità di difendere l’incolumità delle persone; il bene giuridico protetto dalla norma quindi in questo caso è l’integrità fisica e mentale delle persone.
Procedibilità e significato del termine malattia
Il testo come abbiamo visto è diviso in due commi: il primo fa riferimento alle lesioni personali lievi, ovvero quelle che danno origine a malattie guaribili tra i 21 ed i 40 giorni, mentre il secondo comma fa riferimento alla lesioni personali lievissime, i cui effetti hanno una durata non superiore ai venti giorni. In realtà la distinzione riguarda solo la procedibilità delle due ipotesi di lesione, perché la disciplina è la stessa: le lesioni lievissime sono procedibili solo a querela, mentre quelle lievi sono procedibili d’ufficio.
Per comprendere al meglio la lettura dell’articolo 582 del codice penale è necessario spiegare il significato del termine malattia: originariamente veniva intesa come un’alterazione anatomica o funzionale di lieve entità che non influisce sulle condizioni organiche complessive. La giurisprudenza moderna però dà una lettura più estesa, identificando con la parola malattia le perturbazioni funzionali, ovvero i processi patologici (che possono essere acuti o cronici, localizzati o diffusi) che comportano una sensibile menomazione funzionale dell’organismo.
Delitto di lesioni personali
Il delitto di lesione personale viene considerato consumato nell’istante in cui si verifica l’evento, che consiste nell’insorgere nella persona offesa della malattia causata dalla condotta criminosa. Quello previsto dall’articolo 582 del Codice Penale è un reato di evento, quindi è configurabile il tentativo di lesione personale. Il reato di lesioni personali sussiste se l’agente (ovvero chi commette il reato) ha la coscienza o la volontà di ledere l’integrità della persona offesa: si parla dunque di dolo generico. Se l’intenzione che muove l’agente è diversa, si verifica un mutamento nel titolo di reato: ad esempio, se l’agente non aveva intenzione solo di ledere l’integrità altrui, ma aveva intenzione di uccidere, non si parla più di lesioni personali, ma di tentativo di omicidio doloso.