È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 il decreto attuativo del Bonus Formazione 4.0, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che prevede la possibilità per le imprese di beneficiare di un credito d\’imposta per le spese che sono state sostenute per alcune tipologie di formazione del personale dipendente. Secondo quanto stabilito dal dettato normativo, l’incentivo è finalizzato a supportare l’acquisizione delle competenze sulle tecnologie 4.0 negli ambiti delle tecnologie di produzione, dell’informatica, della vendita e del marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane. Vediamo in questa guida che cos’è e come funziona il Bonus Formazione 4.0.
Caratteristiche del Bonus formazione 4.0
Secondo quanto previsto dal decreto attuativo emanato il 22 giugno scorso, per poter accedere al Credito d’imposta è necessario che la formazione riguardi specifici ambiti e precisamente i Big data, le analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazioni e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di realtà virtuale e di realtà aumentata, robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet, integrazione digitale dei processi aziendali. Il Bonus Formazione 4.0 si sostanzia in un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute, a partire dalla data del 1˚ gennaio 2018. L’introduzione di questa agevolazione fiscale ha come principale obiettivo quello di far in modo che i lavoratori dipendenti sviluppino maggiori competenze relative alle nuove tecnologie e a tutto quello che concerne la trasformazione digitale. Per quanto concerne il computo del Bonus, esso viene calcolato prendendo in considerazione la retribuzione del lavoratore al lordo di ritenute, contributi, TFR, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, eventuali indennità di trasferta maturati nelle giornate di formazione. Sono cumulabili tra le spese per ottenere il credito d’imposta anche quelle che riguardano il personale docente o i tutor che effettuano l’intervento di formazione: in tali casi, però, le spese dovranno raggiungere al massimo il 30% della retribuzione annua spettante al lavoratore. Il credito, inoltre, può essere richiesto per le spese che raggiungono un importo massimo pari a 300.000 euro. È necessario, infine, che l\’attività risulti inserita in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Bonus formazione 4.0: chi può beneficiarne?
Possono beneficiare del credito d\’imposta tutte le imprese che hanno la residenza in Italia e che effettuano attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e con rilascio, a ciascun dipendente, di un’attestazione di partecipazione. Non esistono differenziazioni oppure limitazioni relative alla forma giuridica, al regime contabile assunto e al settore produttivo di riferimento dell’impresa. Gli enti non commerciali che, però, effettuano anche attività commerciali possono usufruire dell’agevolazione per quanto riguarda il personale dipendente impiegato anche in altre attività e non soltanto in quelle commerciali.
Bonus formazione 4.0: come è possibile richiederlo?
Il Bonus formazione 4.0 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: in esso va indicato nel quadro RU del modello redditi a partire da quello di maturazione. Nel 2019, ad esempio, è possibile richiedere il credito d’imposta per le spese che sono state sostenute nel 2018. Per ottenere il bonus è necessario che le spese sostenute vengano adeguatamente certificate con idonee documentazioni ufficiali emanate dai soggetti che effettuano la revisione dei conti. La documentazione dovrà essere allegata al bilancio e il relativo costo potrà essere anch\’esso soggetto al credito d\’imposta, ma soltanto nel limite massimo di 5.000 euro.