Bonus DL 66/2014: chi ne ha diritto? Fino a quanto ammonta?

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Nel corso degli ultimi è pressoché impossibile non aver almeno sentito parlare del bonus DL 66/2014, meglio conosciuto come “bonus Renzi“. Fu infatti proprio il Governo Renzi a inserire questo bonus, il cui nome reale è “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. Ma in che cosa consiste nello specifico il bonus DL 66/2014 – bonus Renzi? A quanto ammontava? Come sono cambiate le disposizioni ad oggi? Ecco le risposte alle domande più frequenti in relazione a questo tema.

Bonus 66/2014: che cos’era e come funzionava

Come già anticipato, il cosiddetto Bonus DL 66/2014 (conosciuto sia come Bonus Renzi che come Bonus 80), faceva parte delle “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. Questo bonus fu infatti introdotto nel 2014 sotto forma di misura temporanea. Nel 2015, invece, è stato riconfermato dalla Legge di Stabilità, e più nello specifico dalla Legge n. 190/2014, articolo 1, commi 12, 13 e 15.

Nel concreto, però, questo bonus consisteva in un credito Irpef. Questo credito era erogato a ogni lavoratore dipendente in possesso dei necessari requisiti sotto forma di somme aggiuntive in busta paga. In altre parole, si trattava di una soluzione volta a diminuire la tassazione sui redditi dei lavoratori. Il credito di imposta è infatti un credito che i contribuenti possono vantare nei confronti dell’Erario, ovvero dello Stato o degli Enti Pubblici dotati di potere impositivo.

Per quanto riguardava invece l’ammontare del bonus Renzi, questo era ovviamente commisurato sia in base al reddito percepito dal lavoratore, sia in base al periodo di lavoro effettivamente svolto.

Venendo ad oggi, però, è necessario sottolineare come nel corso del 2020 siano subentrate delle modifiche. Il D.L. 3/2020, infatti, ha sostituito il bonus DL 66/2014 con una agevolazione fiscale nuova

Chi poteva beneficiare del bonus Renzi?

Come accennato, il bonus DL 66/2014 era destinato solo a chi era in possesso dei necessari requisiti. Tali requisiti erano specificati all’interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR n. 917 del 1986), e nello specifico all’articolo 13 del il comma 1 bis. Tra questi figuravano quindi i lavoratori che percepivano un reddito da lavoro dipendente, nonché i lavoratori che percepivano alcuni redditi assimilati.

Ma non bastava che il lavoratore percepisse quindi un reddito derivante da lavoro o redditi assimilati. Tale reddito doveva anche rientrare nel limite reddituale previsto. In tal senso, era altresì necessario che il lavoratore avesse un’IRPEF a debito in seguito all’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente.

Il reddito complessivo del lavoratore che voleva beneficiare del bonus 66/2014 non doveva infatti essere superiore a € 26.000,00. Per i lavoratori che invece percepivano un reddito complessivo annuo derivante da lavoro dipendente inferiore a 24.000 euro, era prevista l’erogazione del bonus in forma piena. I lavoratori che, infine, avevano un reddito complessivo annuo tra i 24.000 e i 26.000 euro, potevano beneficiare dell’erogazione del bonus 66/2014 in forma ridotta.

In ogni caso, l’erogazione del bonus Renzi era calcolata sulla base del periodo di effettivo lavoro durante l’anno.

Successivamente, ovvero con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), questi parametri sono stati modificati. La legge di bilancio 2018 ha infatti alzato a 26.600 euro annui l’importo massimo del reddito del lavoratore e a 8.000 euro annui quello minimo.

Tali redditi si intendono sempre e comunque al netto del reddito dell’unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale e delle relative pertinenze.

A quanto ammontava?

Il bonus 66/2014 era quindi erogato direttamente nella busta paga di tali lavoratori, con la dicitura riportante tale legge. Per quanto riguarda l’importo, questo poteva inizialmente arrivare fino a un massimo di 640 euro l’anno. Successivamente, con la legge di stabilità 2015, tale importo fu maggiorato fino alla cifra massima di 960 euro l’anno.

Tali somme erano comunque divise su base mensile e, come detto, erogate in busta paga per un massimo di 80 euro al mese (da cui la dicitura popolare “bonus 80“). Tali somme, naturalmente, non concorrevano a formare il reddito del lavoratore.

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