L’Accantonamento TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è una somma di denaro spettante al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro indipendentemente dal motivo di interruzione. Il TFR (introdotto con la Legge n. 297/1982) è una garanzia non soltanto in vista della pensione ma anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Anno dopo anno, il lavoratore matura ed accantona mensilmente parte della retribuzione che verrà erogata alla fine del rapporto di lavoro. Spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, non ai lavoratori autonomi.
Può essere applicato anche ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, in corso o successivo al 30/05/2000 (con durata minima di 15 giorni continuativi al mese) oppure entro il 31/12/2000. Per gli altri dipendenti pubblici, vale il TFS (Trattamento Fine Servizio).
Il TFR deve essere erogato dal datore di lavoro: se quest’ultimo risulta inadempiente, il lavoratore può recuperare l’importo accedendo al fondo di garanzia INPS previa azione giudiziale.
Accantonamento TFR: come si calcola
L’ammontare del TFR si calcola sommando la quota di TFR accantonata per ciascun anno lavorativo. Questa quota deve essere pari e non superiore all’importo della retribuzione annua diviso per 13,5.
Nel caso in cui l’attività lavorativa sia di durata inferiore all’anno, la quota verrà ridotta in proporzione ai mesi di lavoro svolto: un periodo pari o superiore a 15 giorni di lavoro viene calcolato come mese.
Se, nel corso dell’anno, la prestazione lavorativa è sospesa per maternità, malattia o infortunio oppure per sospensione parziale o totale per cui sia prevista l’integrazione salariale, la retribuzione annua va conteggiata come l’equivalente spettante al lavoratore se la sospensione non si fosse verificata.
In tutti i casi, bisogna sottrarre lo 0,50% alla retribuzione annua per finanziare il sistema previdenziale del fondo di garanzia.
Rivalutazione e tassazione del TFR
Il 31 dicembre di ogni anno, l’accantonamento TFR degli anni precedenti deve essere rivalutato ad un tasso fisso dell’1,5% e variabile del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat per le famiglie di impiegati ed operai rispetto all’anno precedente.
Il coefficiente di rivalutazione annuale del TFR è, quindi, dato dalla somma del tasso fisso dell’1,5% e di quello variabile del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo.
Per ottenere l’importo del TFR netto, bisognerà eseguire il seguente calcolo.
La base imponibile (importo accantonato per 12) va divisa per gli anni di lavoro e di maturazione del TFR. Al risultato vanno applicate aliquote e scaglioni di reddito vigenti nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro secondo la regola di progressività. In seguito, bisognerà ottenere l’aliquota media di tassazione (rapporto tra imposta ottenuta applicando l’aliquota IRPEF ed il reddito di riferimento).
In pratica, il TFR netto risulta dalla differenza tra TFR lordo e IRPEF.