L’RCM, acronimo di Responsabilità Civile Moto, è una assicurazione obbligatoria per legge riguardante i veicoli a motore a due ruote (tre se si tratta di sidecar) che circolano in Italia. È una polizza che consente il risarcimento dei danni civili procurati a terzi o a cose di proprietà di terzi. La Corte di Cassazione ha recentemente esteso la definizione di “circolazione” anche ai veicoli non in movimento. Ne consegue che i danni possono essere risarciti anche se causati da veicoli in sosta e che tutti i veicoli, compresi quelli non circolanti, devono essere assicurati.
I massimali di polizza
La stipula della polizza garantisce il rimborso dei danni causati a persone o a cose nei limiti dei massimali concordati con la compagnia di assicurazione. I massimali di polizza sono gli importi massimi che la compagnia assicuratrice si impegna a pagare al terzo che ha subito un danno di responsabilità civile. Se l’importo del danno è superiore, l’assicurato deve pagare di tasca propria la differenza. È dunque importante valutare con attenzione quale massimale scegliere all’atto della stipula della polizza.
I massimali minimi di polizza
Sono i limiti minimi di legge al di sotto dei quali non si può sottoscrivere una polizza di responsabilità civile. Gli importi sono stabiliti a livello nazionale e, pertanto, sono uguali per tutte le compagnie di assicurazione. L’adeguamento avviene ogni 5 anni a partire dall’11 giugno 2012 in rapporto alle variazioni in percentuale registrate dall’indice europeo dei prezzi al consumo. Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2017, per una maggior tutela in caso di sinistro, ha portato i massimali minimi da 5 milioni di euro a 6,07 milioni di euro per i danni alle persone e da 1 milione di euro a 1,22 milioni di euro per i danni alle cose.
Le garanzie accessorie
Sin qui abbiamo parlato di polizze RCM base, che contengono clausole ostative al risarcimento, le cosiddette esclusioni, in caso, ad esempio, di incidenti causati da chi guida in stato di ebbrezza o di gravi infrazioni al Codice della Strada. Intervengono qui specifiche coperture denominate garanzie accessorie. Queste non sono obbligatorie e si possono acquistare all’atto della stipula della polizza base. Si può optare per diverse tipologie: la garanzia tutela del conducente che copre i danni fisici da questi riportati, la garanzia mini-kasko che risarcisce i danni al veicolo che ha causato il sinistro, la garanzia kasko che copre un più ampio ventaglio di accadimenti (ad esempio gli atti di vandalismo), la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, che si impegna a risarcire anche gli incidenti con colpa grave del conducente.
Le società di assicurazione offrono un’ampia gamma di garanzie accessorie.
Eccone alcune:
- Tutela del conducente;
- Furto-incendio: si può acquistare la garanzia furto, quella incendio, o l’abbinamento furto-incendio;
- Atti vandalici;
- Assistenza legale gratuita;
- Assistenza stradale 24 ore su 24, a volte è prevista una moto sostitutiva.
Come si è detto, le garanzie accessorie integrano le coperture della polizza base. È opportuno, dunque, sottoscrivere un’assicurazione completa al fine di non correre il rischio di dover pagare di tasca propria il danno arrecato in caso di incidente. Ciò nel caso in cui l’importo del danno sia superiore al massimale fissato all’atto della stipula della polizza. Quando si sottoscrive l’assicurazione della propria moto è perciò importante verificare le garanzie incluse nella polizza. Nel caso di polizza on line si consiglia di usare un comparatore assicurazioni che permette di controllare quali siano le garanzie accessorie incluse nella polizza stessa. Laddove il contratto sia stato già sottoscritto, si può controllare in esso le clausole inerenti alle garanzie accessorie. Se la polizza è stata stipulata on line si acceda all’area clienti del sito della compagnia di assicurazione.