La Legge 104/92, o più nello specifico la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è entrata in vigore a partire dal 18 febbraio del 1992. L’attuazione di questa legge è stata fondamentale per la tutela dei diritti delle persone con handicap, stabilendo non solo le agevolazioni a loro dedicate, ma anche quelle che riguardano il loro nucleo famigliare. È importante però essere a conoscenza dell’ambito di applicazione. Per questo motivo è fondamentale esaminare quanto riportato nella Legge 104 92 art 3 comma 3, in relazione agli aventi diritto di tali agevolazioni. Nelle prossime righe cercheremo quindi di offrire una breve panoramica su questo tema in modo da fare chiarezza sulle patologie cui fa riferimento tale disposizione.
Legge 104 92 art 3 comma 3: che cosa stabilisce?
Come abbiamo già accennato, la legge 104/1992 è il principale punto di riferimento in materia di diritti delle persone disabili e con handicap. All’interno di questo testo di legge sono infatti contenute tutte le principali disposizioni non solo in relazione ai diritti di tale categoria di cittadini. Sono infatti altresì presenti anche le disposizioni che coinvolgono i familiari, ovvero chi si prende cura delle persone con handicap.
Affinché sia possibile una corretta applicazione di questo testo normativo, però, è importante in primo luogo specificare quali sono i soggetti aventi diritto. Tali informazioni sono contenute all’articolo 3. Nel primo comma di tale articolo sono definiti i soggetti aventi diritto con la seguente definizione:
“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Proseguendo al comma secondo, è quindi stabilito il diritto della persona handicappata alle prestazioni stabilite in suo favore. Queste sono commisurate in relazione “alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative”.
Infine, la Legge 104 92 art 3 comma 3 dispone testualmente:
“3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Quali sono le agevolazioni riconosciute?
Rifacendosi al testo della Legge 104 92 art 3 comma 3, quindi, se sul verbale rilasciato alla persona con handicap è riportata la dicitura “disabile grave”, si può beneficiare di determinate agevolazioni. Queste non comprendono solo l’aspetto fiscale, ma anche quello lavorativo e familiare.
Tra le agevolazioni previste a livello lavorativo per i portatori di handicap grave di cui alla Legge 104 92 art 3 comma 3, sono comprese:
- Permessi mensili retribuiti dall’INPS, anticipati in busta paga dal datore di lavoro. Questi corrispondono a 2 ore giornaliere di permesso retribuito oppure in 3 giorni in successione o frazionati al mese.
- Congedo straordinario erogato dall’INPS e anticipato dal datore di lavoro, per una massima complessiva di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente.
- Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Tra le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 104 art. 3 comma 3 troviamo quelle relative a:
- Detrazioni fiscali per figli portatori di handicap a carico
- Agevolazioni fiscali per i familiari nonché per i portatori di handicap per l’acquisto di una automobile (esclusivamente per sordi, non vedenti; disabili con handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento, disabili con limitazione della capacità di deambulazione, affetti da pluriamputazioni o con ridotte o impedite capacità motorie).
- Detrazioni IRPEF in relazione alle spese mediche sostenute nonché per i costi legati agli addetti all’assistenza
- Assegno di accompagnamento