La Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) regola la materia del fallimento, così come previsto dall’ordinamento giuridico del nostro Paese. In questo ambito, l’art 1 Legge Fallimentare è particolarmente importante in quanto stabilisce in maniera chiara e inequivocabile quali sono i soggetti fallibili, ovvero le imprese e gli imprenditori che possono essere soggetti a fallimento.
Che cos’è la Legge Fallimentare
Nell’ordinamento giuridico italiano, quando si parla di fallimento, si fa riferimento a una procedura concorsuale liquidatoria il cui scopo è quello di liquidare il patrimonio dell’imprenditore titolare dell’attività fallita ai vari creditori.
Il fallimento è regolato dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive modifiche e integrazioni che si sono succedute nel corso del tempo, comunemente chiamata Legge Fallimentare.
A fallire possono essere le imprese private, individuali o societarie, che svolgono attività commerciale. Ne restano quindi escluse le imprese agricole, le imprese pubbliche e i piccoli imprenditori, secondo le condizioni riportate nell’art 1 Legge Fallimentare. Per una maggiore facilità di consultazione, in calce abbiamo riportato il testo esatto dell’art 1 Legge Fallimentare.
Iter della procedura di fallimento
A richiedere il fallimento di un’azienda può essere un debitore che sia in grado di dimostrare lo stato di insolvenza. La dichiarazione di fallimento deve seguire un preciso iter, guidato in primo luogo dal tribunale territorialmente competente in base alla sede dell’impresa. È infatti il tribunale in composizione collegiale o un giudice relatore a dare inizio all’iter per la dichiarazione di fallimento durante una udienza che va fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso.
Entro 7 giorni dall’udienza entrambe le parti hanno la facoltà di presentare memorie e altri documenti, tra cui anche relazioni tecniche formulate dai CTU. Per l’imprenditore è previsto il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre anni d’esercizio e di altri documenti. Dai documenti depositati si deve evincere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Durante l’istruttoria fallimentare il patrimonio dell’impresa, a discrezione del tribunale, può essere sottoposto a provvedimenti cautelari o conservativi. Infine, la sentenza del Tribunale potrà accogliere il ricorso e quindi dichiarare il fallimento dell’impresa, o rigettare il ricorso e decidere di archiviare il procedimento.
Nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza sarà notificata il giorno successivo al suo deposito al debitore e al Pubblico Ministero. Ne ricevono un estratto (completo delle generalità di debitore e curatore, dispositivo della sentenza e data di deposito) il curatore fallimentare e il richiedente il fallimento. Entro trenta giorni dal deposito della sentenza si può presentare reclamo.
Dispositivo dell’art. 1 Legge fallimentare
In ogni caso, per completezza e per facilità di consultazione, di seguito riportiamo il dispositivo dell’art. 1, Legge Fallimentare, nella sua interezza:
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.