Durante l’esecuzione di un progetto edilizio possono rendersi necessarie o possono essere decise delle varianti. Le varianti, in generale, rappresentano delle modifiche che possono essere sia di tipo qualitativo che quantitativo la cui consistenza non è particolarmente rilevante in relazione al progetto così come approvato. Ma in cosa consistono le varianti in corso d’opera e come si dichiarano?
Varianti in corso d’opera: cosa sono?
Come già accennato, le modifiche effettuate durante la realizzazione dei lavori edilizi possono rappresentare delle varianti in corso d’opera. Si tratta quindi di interventi edilizi che non si distanziano in maniera eccessiva dal progetto assentito. La loro sussistenza può rendersi necessaria per motivi tecnici imprevisti, o che comunque al momento della predisposizione del progetto non potevano essere previsti.
Non costituiscono, quindi, un cambiamento radicale rispetto al progetto originale. Tra le varianti che possono essere adottate durante la realizzazione di un progetto possiamo trovare le varianti essenziali e le varianti in corso d’opera.
Varianti essenziali e varianti in corso d’opera: differenza
La differenza tra i due tipi di varianti consiste nel concetto stesso di variazione essenziale. Quest’ultima rappresenta infatti una soluzione nata per sopperire alla incompatibilità rispetto al progetto originale, sia per quantità che per qualità. Per questo tipo di varianti viene concesso un particolare permesso, distinto e diverso rispetto al permesso rilasciato per il progetto originario. Le variazioni essenziali sono delineate nell’art. 31 del dpr 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Le varianti in corso d’opera, al contrario, sono costituite da delle modifiche decise durante la realizzazione del progetto che però non sono dettate da esigenze strutturali o di tipo qualitativo o quantitativo. Anche in questi casi, però, le modifiche devono essere registrate e depositate presso il Comune di pertinenza e nel S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori). Ciò inevitabilmente incide non solo sulle tempistiche necessarie per portare a termine il progetto, ma anche sui suoi costi.
Come dichiarare le varianti in corso d’opera?
Nel caso in cui si intenda procedere con delle varianti in corso d’opera che non costituiscono variazione essenziale è necessario dichiarare tali modifiche rispetto al progetto originario. Ciò avviene tramite la presentazione della SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
La SCIA per le varianti in corso d’opera si può presentare anche a modifiche già effettuate, ma bisogna tenere a mente che, in base al tipo e all’entità degli interventi, può portare al conguaglio del contributo di costruzione.
Per presentare tale dichiarazione sono necessari alcuni documenti, di cui alcuni obbligatori e altri obbligatori solo in determinate circostanze. Quelli obbligatori sono costituiti da:
- Relazione tecnica di asseverazione
- Fotocopia documento d’identità di tutti i firmatari
- Quietanza di versamento diritti di segreteria
- Documentazione fotografica dello stato di fatto
Ovviamente i documenti richiesti possono variare sia in base al tipo di intervento che ad altri fattori, come per esempio i regolamenti interni alle Regioni. Allo stesso modo, le modalità di presentazione della SCIA per varianti in corso d’opera possono differire da Comune a Comune. Di solito, però, è sufficiente inoltrare quanto richiesto (previo accertamento con l’Ufficio competente) tramite PEC o presentandosi fisicamente presso l’Ufficio Comunale di pertinenza.
Secondo quanto stabilito dal dpr n. 380 del 2001, infatti, le 7″amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, […] a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività”.
Chi approva queste modifiche?
Come accennato poc’anzi, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e di realizzare variazioni in corso d’opera deve essere presentata allo sportello unico competente, completa di tutta la necessaria documentazione e dalla dichiarazione a firma del progettista abilitato che accerti la conformità del progetto ai crismi del caso.
Lo sportello unico, entro dieci giorni, è tenuto a comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Quest’ultimo ha sessanta giorni di tempo (a partire dalla presentazione della domanda) per curare l’istruttoria e formulare proposte di provvedimento e richiedere modifiche. Nel caso delle variazioni in corso d’opera generalmente non si rende necessario passare per l’approvazione formale, ma esclusivamente per una attestazione di ricevuta e di presa visione delle modifiche.
Ad ogni modo, il provvedimento finale è a firma del dirigente o del responsabile dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.