In alcuni casi può sussistere un errore professionale avvocato, e non sempre è facile per la parte assistita provare di aver subito un danno. Nelle prossime righe cercheremo di capire quando si configura l’ipotesi di errore professionale dell’avvocato e come fare per provare il danno attraverso l’assistenza di un nuovo difensore.
Errore professionale avvocato: quando si configura?
Ci sono dei casi in cui è lo stesso avvocato che segue il cliente a commettere degli errori. In queste situazioni il cliente si trova nella posizione di vittima di un errore professionale dell’avvocato, e in alcuni casi è possibile ottenere un risarcimento. Ad ogni modo, la procedura non è sempre semplicissima e ci sono dei requisiti che devono essere soddisfatti affinché si possa provare l’errore professionale e, di conseguenza, ottenere un risarcimento.
Quando l’avvocato non adempie alla propria obbligazione contrattuale nei confronti del cliente, cagionandogli un danno, si parla di responsabilità civile, ex artt. 1176 comma 2, 1218 e 2236 del Codice Civile. La responsabilità penale si configura invece nel momento in cui l’avvocato agisce intenzionalmente contro l’interesse del suo assistito. In questo caso si parla di reato di patrocinio infedele (artt. 380 e 381 del Codice Penale). Se, infine, l’avvocato viola i doveri deontologici, è passibile di sanzione disciplinare, così come stabilito dal Codice deontologico forense (articoli da 10 a 14, 23, 36, 27, 28 e 32).
Come detto le possibilità sono diverse: a volte l’errore professionale dell’avvocato può consistere, per esempio, nella trasmissione tardiva di atti importanti o addirittura nell’omissione o nelle mancata impugnazione di appelli e altri atti. Infatti, la responsabilità professionale comprende ambiti diversi e molto ampi, che vanno dalla responsabilità civile a quella penale e disciplinare. In generale, le situazioni in cui più frequentemente si configura un errore professionale dell’avvocato sono:
- Violazione dell’obbligo di informazione del cliente
- Errata individuazione del legittimato passivo
- Imperizia ed errata strategia processuale
- Responsabilità per l’attività del domiciliatario
- Omessa o tardiva proposizione dell’impugnazione
- Uso di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente
- Mancata indicazione di elementi probatori
- Mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione
- Cause ad elevato rischio di soccombenza
- Decadenza dalla costituzione di parte civile o dalla citazione dei testimoni ammessi al dibattimento
Come provare l’errore?
L’aspetto complesso in relazione agli errori eventualmente commessi dall’avvocato è però quello che riguarda la loro prova, ovvero gli strumenti che il danneggiato ha a disposizione per provare che abbia effettivamente subito un danno in seguito al comportamento dell’avvocato. Per esempio, in caso di omessa o tardiva impugnazione, il danneggiato deve provare che se l’atto fosse stato impugnato entro i tempi prestabiliti l’esito sarebbe stato positivo. Ovvero, che se l’avvocato avesse impugnato gli atti tempestivamente la domanda avanzata sarebbe stata accolta.
Non è infatti sufficiente una dichiarazione o una attestazione dei fatti. Secondo quanto stabilito dall’articolo 38 del codice deontologico forense, per promuovere un giudizio nei confronti di un avvocato è necessario dargliene preventiva comunicazione in forma scritta. Ciò a patto che il suddetto avviso non pregiudichi il diritto che si intende tutelare. Inoltre, l’avvocato che si impegna a muovere contro un collega al fine di far ottenere un risarcimento del danno al suo cliente, deve adempiere agli obblighi informativi. Ciò significa che è tenuto a informare in modo adeguato il suo cliente affinché egli sia pienamente consapevole della sua scelta.
In altre parole, per ottenere il risarcimento per errore professionale dell’avvocato è necessario fornire al nuovo avvocato tutti i documenti necessari a ricostruire la vicenda. Tra questi troviamo sia atti e documenti di tutte le parti del giudizio che verbali d’udienza, provvedimenti, CTU (consulenze tecniche d’ufficio), tutta la corrispondenza e anche gli altri documenti non prodotti in giudizio.
A seguito della disamina di tali documenti, il nuovo difensore provvede a esprimere un parere professionale, generalmente per iscritto. In questo parere il nuovo difensore informa la parte assistita delle eventuali probabilità di successo. Sulla base di queste informazioni, la parte assistita può decidere se procedere o meno.