Sono passati più di venti anni da quando è stata approvata la legge 328/2000, ovvero la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Sono in poche, però, le persone che sanno di cosa si tratta nel concreto. La legge 328/2000 ha infatti ricoperto un ruolo di particolare rilievo nell’ambito dell’assistenza sociale nel campo della disabilità, e non solo. Vediamo nello specifico cosa regolarizza e in che modo la sua disposizione normativa ha avuto delle ripercussione della gestione assistenziale dei diversamente abili.
Legge 328/2000: i retroscena
La legge 328/2000 è stata incentrata in particolar modo sulla realizzazione di un sistema integrato che avesse come oggetto gli interventi e i servizi sociali necessari per rinnovare l’aspetto amministrativo dell’erogazione di tali servizi. La necessità di rivedere la regolamentazione relativa al settore dei servizi sociali era, in quel momento, pressante, dal momento che gli ultimi interventi in questo senso erano piuttosto risalenti nel tempo. Questa incongruità tra legislazione e rapido cambiamento delle esigenze sociali è stata determinante per gettare le basi della Legge 328/2000, in un’ottica di rinnovamento che ha coinvolto tanto l’amministrazione quanto la gestione e l’erogazione dei servizi.
Fino a quel momento, infatti, il processo di decentramento dalle Regioni (così come istituite all’inizio degli anni ’70) ai Comuni si era rivelato insufficiente a gestire in modo appropriato l’amministrazione dei servizi sociali, nonostante la Legge 59/1997, che affidava a questi ultimi maggiori competenze in merito, anche servendosi di una compenetrazione tra pubblico e privato locale. È questo il contesto in cui si inserisce l’approvazione della Legge 328/2000.
In quest’ambito, le disposizioni di cui alla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” sono state fondamentali per regolamentare in modo organico sia i servizi sociali che quelli assistenziali, che fino a quel momento potevano fare affidamento esclusivamente su una legge risalente al 1890 (Legge 6972/1890, la cosiddetta Legge Crispi). La Legge Crispi, emanata dal re d’Italia Umberto I di Savoia, fu infatti il primo passo verso la trasformazione delle istituzioni private di assistenza (le cosiddette “opere pie”) in forme di assistenza di tipo pubblico e, quindi, soggetto a controlli amministrativi.
Le disposizioni di cui alla Legge 328/2000
Lo scopo della Legge 328/2000, oltre a quello di ridefinire e regolamentare un settore che, come abbiamo visto, sottostava a normative vecchie di più di un secolo, è stato quello di modificare la concezione del portatore di handicap o comunque di un bisogno di tipo specialistico all’interno del contesto sanitario, sociale e assistenziale. La persona bisognosa di assistenza non è più un utente da trattare, bensì una parte integrante del tessuto sociale che in quanto tale va accolta e guidata, minimizzando i disagi e favorendone il reintegro nella società tramite la valorizzazione della sua individualità.
Per fare sì che ciò sia possibile, è stato necessario apportare delle modifiche sulla gestione dell’erogazione delle prestazioni, che da disarticolate sono passate a mirare a un percorso accompagnato finalizzato al benessere della persona. Allo stesso modo, le prestazioni monetarie che prima avevano come unico scopo quello di risolvere problemi squisitamente economici, sono passate a comprendere un sistema di ristoro che prenda in esame l’insieme dei bisogni dell’individuo. Queste misure, infine, non devono più essere di competenza esclusiva dell’ente pubblico, ma possono essere smistate, affidate e gestite anche da elementi terzi che possono entrare a loro volta in sinergia tra loro e con i Comuni.
In conclusione, lo scopo finale della Legge 328/2000 è proprio quello di dare una nuova definizione alle prestazioni assistenziali e sociali, mettendo al centro i bisogni individuali e non limitandosi a un mero ristoro del danno. Il tutto, potendo fare affidamento su una pluralità di soggetti, istituzionali e privati, in modo da fornire risposte pronte e specifiche volte a soddisfare più esigenze possibili. In più, come specificato in uno dei principali articoli della Legge 328/2000, ovvero l\’articolo 14, le stesse persone con disabilità hanno la possibilità di esercitare il diritto di proporre al Comune dei progetti personalizzati che coinvolgano tanto i soggetti quanto le ASL e le istituzioni territoriali competenti.